Il regolamento delegato (UE) 2026/73 introduce significative semplificazioni agli obblighi di rendicontazione previsti dalla tassonomia UE. Le modifiche riguardano sia la presentazione delle informazioni sulle attività ecosostenibili sia alcuni criteri tecnici per valutare il “non arrecare un danno significativo”. Le imprese potranno escludere dalla valutazione attività o esposizioni non rilevanti finanziariamente, mantenendo però obblighi di trasparenza tramite una comunicazione separata delle attività non rilevanti. Per gli enti creditizi, alcuni obblighi complessi sono rinviati al 2028. Vengono inoltre esclusi dai KPI gli strumenti finanziari non valutabili ai fini della tassonomia e si corregge il disallineamento tra numeratore e denominatore dei KPI delle imprese finanziarie. I modelli di rendicontazione vengono abbreviati ed eliminati quelli specifici per gas fossili e nucleare. Il regolamento resta coerente con gli obiettivi climatici UE e si applicherà dal 1º gennaio 2026, con un periodo transitorio per il 2025.
Tutela penale dell’ambiente: via libera dal CDM al decreto di attuazione UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di...


