Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando un’esclusione prevista dalla legge in un beneficio subordinato alla regolarizzazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza e spingendosi a qualificare il ritardo come evasione contributiva. Su questo punto, sarebbe auspicabile un riallineamento della prassi operativa dell’Istituto ai principi fissati dalla legge e dalle Sezioni Unite che consentirebbe di evitare futuri ed evitabili contenziosi.
Legge delega per la riforma dell’ordinamento forense in Gazzetta Ufficiale: quali sono le novità
Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 è stata pubblicata la legge n. 137/2026 di delega per la riforma dell’ordinamento forense. Il Governo avrà sei mesi per l'emanazione di uno o più decreti legislativi e altri 12 mesi per emanare decreti legislativi...


