Con la pubblicazione del Caso n. 2/2024 dal titolo “Limiti al conferimento di deleghe gestorie a terzi e autonomia organizzativa degli amministratori”, Assonime esamina la sentenza del 3 agosto 2022 n. 24068 della Corte di Cassazione la quale ha dichiarato che “non è consentito delegare a un terzo poteri che per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”. Questa sentenza interpreta restrittivamente il principio che si è consolidato sui limiti al conferimento di procura gestoria a terzi determinando un limite all’autonomia organizzativa degli amministratori.
Codice del Terzo Settore: esclusi ordini, collegi professionali ed enti controllati
La Nota n. 13041 del 14 agosto 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione dell’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali. Il Ministero conferma che ordini e collegi professionali sono...


