Con la sentenza n. 141/2026 la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, confermando che il riconoscimento dell’assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi può essere subordinato al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La decisione recepisce i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Luevi, secondo cui l’assegno sociale costituisce una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo e, pertanto, non è soggetto al principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98/UE.
Fondo vittime amianto: istruzioni operative per gli anni 2024 e 2025
Con la circolare n. 36 del 2026, l'INAIL fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 28 luglio 2026 relativo al Fondo per le vittime dell'amianto. Il documento definisce i soggetti legittimati all'accesso, le modalità di presentazione delle...


