La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2026, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge professionale forense relative alla partecipazione dei soci di capitale nelle società tra avvocati, rilevando l’insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione. Pur senza pronunciarsi nel merito, la Consulta riafferma il valore costituzionale dell’indipendenza dell’avvocato e del diritto di difesa, evidenziando che la presenza di soci non professionisti deve essere accompagnata da adeguate garanzie normative contro conflitti di interesse e interferenze sull’attività professionale.
Emergenza climatica: CIGO e CISOA dopo il D.L. n. 107/2026
Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative, contributive e contabili per l'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, che introduce misure straordinarie a tutela dei lavoratori colpiti da eventi...


