Nella versione dello schema di decreto legislativo recante “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, approvata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 e trasmessa il 3 luglio 2026 alla Camera dei Deputati, l’art. 42 “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” non l’abbiamo più trovato. E lo dico subito a futura memoria: per fortuna. Perché venivano presi in considerazione soltanto gli obblighi di valutazione dei rischi, di informazione e di formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate. Una regolamentazione palesemente riduttiva ai fini di una disciplina dell’AI realmente efficace nel settore della sicurezza su lavoro: ad esempio, perché non veniva presa in considerazione la vigilanza sui lavoratori? Uno dei tanti interrogativi sui quali si deve confrontare l’erede del ripudiato art. 42!
Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 2758 del 2026, fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, finanziato con le risorse stanziate per il 2024. Sono interessate le imprese individuate...


