Nella versione dello schema di decreto legislativo recante “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, approvata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 e trasmessa il 3 luglio 2026 alla Camera dei Deputati, l’art. 42 “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” non l’abbiamo più trovato. E lo dico subito a futura memoria: per fortuna. Perché venivano presi in considerazione soltanto gli obblighi di valutazione dei rischi, di informazione e di formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate. Una regolamentazione palesemente riduttiva ai fini di una disciplina dell’AI realmente efficace nel settore della sicurezza su lavoro: ad esempio, perché non veniva presa in considerazione la vigilanza sui lavoratori? Uno dei tanti interrogativi sui quali si deve confrontare l’erede del ripudiato art. 42!
Responsabilità 231: cosa cambia con la riforma
Il disegno di legge sulla riforma del D.Lgs. n. 231/2001, che cambierà radicalmente l’impianto della normativa sulla responsabilità degli enti, è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026. Il testo approvato contiene modifiche che riguardano sia...