Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative, contributive e contabili per l’applicazione dell’art. 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, che introduce misure straordinarie a tutela dei lavoratori colpiti da eventi climatici eccezionali, comprese le ondate di calore. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro dei settori edile, lapideo ed escavazioni potranno accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili senza che i relativi periodi siano computati nel limite massimo di durata del trattamento. Parallelamente, viene ampliato il ricorso alla CISOA per gli operai agricoli, estesa anche alle ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e svincolata dal requisito delle 181 giornate lavorative, con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Assegno sociale: legittimo il requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo
Con la sentenza n. 141/2026 la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, confermando che il riconoscimento dell'assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi può essere...


