Con una sentenza del 21 maggio 2026 resa nella causa C-545/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che le autorità nazionali competenti e i giudici nazionali devono disapplicare disposizioni nazionali che consentano la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno qualora il beneficiario dell’aiuto fornisca una garanzia, quale una garanzia bancaria, una cauzione, una fideiussione, un pignoramento, un’ipoteca volontaria o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito dell’esecutante, o addirittura a seguito di una domanda di tale beneficiario diretta a essere esonerato dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia, a meno che la fornitura della garanzia non privi detto beneficiario del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto.
L’assoluzione penale del contribuente obbliga l’autotutela tributaria sugli stessi fatti
Il giudicato penale dibattimentale assolutorio di cui all’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, che ha statuito su fatti che integrano anche, in tutto o in parte, i fatti costitutivi della pretesa impositiva, determina la manifesta illegittimità dell’atto che la reca,...