Le istruzioni al modello Redditi SC 2026 (sezione Operazioni straordinarie) precisano che, in caso di fusioni e scissioni, “l’eventuale avanzo residuo” (dopo il suo prioritario utilizzo per la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta) “dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata”. Viene poi precisato che all’eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore dell’eventuale partecipazione annullata.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


