Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che i termini “doppia imposizione” contenuti in tale disposizione non si applicano a una fattispecie in cui lo stesso reddito è assoggettato ai regimi fiscali di due Stati membri ma è esente da imposizione in uno di essi.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...


