Con la decisione dell’8 luglio 2026, causa C‑381/25, il Tribunale UE ha stabilito che il beneficio dell’esenzione dall’accisa armonizzata non può essere negato a un soggetto passivo che fabbrica prodotti non destinati al consumo umano contenenti alcol etilico soggetto ad accisa, quali i diluenti, con la sola motivazione che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali prodotti erano utilizzati per il consumo umano.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


