Con una sentenza del 21 maggio 2026 resa nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che il diritto dell’Unione consente che, in Italia, sia affidato alle camere di commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, il compito di decidere sulle deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Tuttavia, qualora una tale deroga non sia concessa, i titolari effettivi interessati devono avere la possibilità di ottenere una tutela giuridica provvisoria.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


