Per le cessioni di terreni non edificabili, che danno luogo a plusvalenza tassabile se effettuate entro 5 anni dall’acquisto, il contribuente può optare per un regime sostitutivo, che prevede l’applicazione dell’imposta con l’aliquota del 26%, in luogo dell’IRPEF con aliquota ordinarie. La maggiore convenienza della tassazione ordinaria/sostitutiva dipende principalmente dalla situazione reddituale del cedente e dall’ammontare della plusvalenza. Fermo restando che l’applicazione dell’imposta sostitutiva presenta alcuni vantaggi pratici: è versata direttamente dal notaio al momento della stipula dell’atto, estingue definitivamente il debito d’imposta sulla plusvalenza e solleva il contribuente dall’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


