Con la sentenza n. 141/2026 la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, confermando che il riconoscimento dell’assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi può essere subordinato al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La decisione recepisce i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Luevi, secondo cui l’assegno sociale costituisce una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo e, pertanto, non è soggetto al principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98/UE.
Emergenza climatica: CIGO e CISOA dopo il D.L. n. 107/2026
Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative, contributive e contabili per l'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, che introduce misure straordinarie a tutela dei lavoratori colpiti da eventi...


