La Corte costituzionale con la sentenza numero 74, depositata il 12 maggio 2026, nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, ha dichiarato che l’esdebitazione, su istanza di parte, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura» (articolo 281, comma 1, Codice della crisi dell’impresa), correttamente interpretata, non vìola l’articolo 76 della Costituzione. La Corte rileva che, considerata la delicatezza degli interessi in gioco, un eventuale intervento del legislatore di riassetto della disciplina in esame potrebbe meglio «contemperare, nell’ottica prioritaria del favor debitoris, il pieno esplicarsi del diritto a presentare l’istanza di esdebitazione con l’esigenza dell’individuazione di un lasso temporale più definito, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni sistematiche, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali».
Titolo esecutivo europeo: lo Stato di esecuzione non può riesaminare nel merito la certificazione
La sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2026 nella causa C‑14/25, chiarisce l’interpretazione degli articoli 21, par. 2, e 25 del regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo (TEE). La Corte afferma che il giudice dello Stato membro...


