La sentenza del 24 giugno 2026 nella causa T‑77/24 annulla l’esclusione della fabbricazione di aeromobili destinati all’aviazione d’affari dall’ambito delle attività di transizione previste dalla tassonomia UE. Il Tribunale riconosce che tale esclusione incideva sulla qualificazione dell’attività ai fini della sostenibilità e potenzialmente sull’accesso ai finanziamenti, configurando quindi un interesse ad agire. Nel merito, il Tribunale rileva che la Commissione ha utilizzato criteri non previsti dal regolamento, in particolare l’impronta di CO₂ per passeggero/chilometro, riferita all’esercizio degli aeromobili e non alla loro fabbricazione. Inoltre, la Commissione ha considerato come alternative a basse emissioni mezzi di trasporto che non presentano necessariamente caratteristiche comparabili e non ha valutato elementi rilevanti quali l’impiego di carburanti sostenibili. L’esclusione è pertanto ritenuta illegittima.
Carburanti: prezzi alla pompa ancora alti nonostante il calo del petrolio
La CNA segnala un marcato disallineamento tra l’andamento del prezzo del petrolio e i prezzi alla pompa. Nonostante il Brent sia tornato ai livelli di fine febbraio dopo aver oscillato tra 70 e oltre 95 dollari al barile durante le tensioni in Medio Oriente, benzina e...


