Con la sentenza C‑465/24 del 13 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia, il congelamento dei fondi impedisce in modo assoluto al titolare di certificati azionari soggetto a sanzioni di partecipare e votare alle assemblee degli azionisti. La Corte qualifica infatti i certificati azionari come “fondi” e considera l’esercizio dei diritti assembleari un “uso di fondi”, poiché tale attività può incidere, anche indirettamente, sul valore, sulla natura o sulla destinazione degli stessi. Le decisioni adottate dall’assemblea influenzano necessariamente lo stato e il funzionamento della società, con effetti sul valore delle azioni o dei certificati detenuti dal soggetto sanzionato. Una lettura meno restrittiva contrasterebbe con l’obiettivo delle misure UE, che mirano a limitare al massimo qualsiasi operazione sui fondi congelati.
Clausole sui tassi: la manipolazione dell’indice di riferimento non basta alla nullità
Nelle conclusioni del 12 marzo 2026 nella causa C‑60/25, l’Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia UE di chiarire che la constatazione, da parte della Commissione europea, della manipolazione di un indice di riferimento ai fini dell’articolo 101, paragrafo...


