L’art. 2086, c. 2, c.c, che prevede l’implementazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per prevenire la crisi d’impresa, non può essere letto come una clausola che impone la mera predisposizione di presìdi, quanto piuttosto come una regola di governo che comporti un coinvolgimento reale di tutte le funzioni aziendali. In questo quadro rientrano anche le funzioni che sovraintendono alla configurazione operativa dell’impresa, alle risorse umane, alla sicurezza dell’integrità fisica dell’organizzazione, alla riservatezza del patrimonio informativo e alla continuità dei processi nelle situazioni di crisi, all’architettura tecnologica. Qual è dunque il ruolo che svolgono i relativi manager?
Stallo societario del CdM: quali sono le clausole statutarie per superarlo
Lo studio notarile n. 126/2025 recentemente approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato i risvolti degli stalli decisionali nell’organo amministrativo e le possibili clausole per la risoluzione degli stessi. La...


