Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑428/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il regolamento della DFB sugli agenti dei calciatori può, a determinate condizioni, rientrare nell’eccezione al divieto di intese quando le restrizioni della concorrenza perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale. La Corte chiarisce che una federazione sportiva può adottare norme che incidono anche su imprese terze, come gli agenti, se ciò è necessario per garantire la sostenibilità e l’equilibrio dell’ecosistema calcistico. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare concretamente che la regolamentazione non abbia per oggetto la restrizione della concorrenza e che sia adeguata, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Spetta quindi alla Corte federale di giustizia tedesca accertare se l’insieme delle disposizioni della DFB soddisfi tutte le condizioni richieste per l’applicazione dell’eccezione.
Filiera dei mobili e dei prodotti d’arredo: al via la consultazione pubblica sulla responsabilità estesa del produttore
Il MASE ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di regolamento che introduce il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per mobili e prodotti d’arredo, con l’obiettivo di rafforzare l’economia circolare e attribuire ai produttori la gestione del...


