Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑428/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il regolamento della DFB sugli agenti dei calciatori può, a determinate condizioni, rientrare nell’eccezione al divieto di intese quando le restrizioni della concorrenza perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale. La Corte chiarisce che una federazione sportiva può adottare norme che incidono anche su imprese terze, come gli agenti, se ciò è necessario per garantire la sostenibilità e l’equilibrio dell’ecosistema calcistico. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare concretamente che la regolamentazione non abbia per oggetto la restrizione della concorrenza e che sia adeguata, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Spetta quindi alla Corte federale di giustizia tedesca accertare se l’insieme delle disposizioni della DFB soddisfi tutte le condizioni richieste per l’applicazione dell’eccezione.
Pesca: nuove disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria
Il decreto 22 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 182/2026, modifica il d.m. 19 maggio 2026 sulle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca previste dal regolamento (UE)...


