Nelle conclusioni del 12 marzo 2026 nella causa C‑60/25, l’Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia UE di chiarire che la constatazione, da parte della Commissione europea, della manipolazione di un indice di riferimento ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non determina automaticamente la nullità di una clausola contrattuale che rinvia a tale parametro. La clausola di un mutuo che utilizza l’indice manipolato non è infatti parte dell’intesa anticoncorrenziale oggetto della decisione della Commissione, né è stato accertato che essa violi, di per sé, l’articolo 101 TFUE. Tuttavia, il giudice nazionale non può ignorare gli accertamenti contenuti nella decisione della Commissione quando valuta la validità della clausola secondo il diritto interno, nei limiti e nei termini delineati dalla stessa decisione.
Come cambiano il diritto di recesso dei soci e lo statuto con la riforma del TUF 2026
La riforma del TUF attuata dal D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le...


