Con la sentenza C‑465/24 del 13 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia, il congelamento dei fondi impedisce in modo assoluto al titolare di certificati azionari soggetto a sanzioni di partecipare e votare alle assemblee degli azionisti. La Corte qualifica infatti i certificati azionari come “fondi” e considera l’esercizio dei diritti assembleari un “uso di fondi”, poiché tale attività può incidere, anche indirettamente, sul valore, sulla natura o sulla destinazione degli stessi. Le decisioni adottate dall’assemblea influenzano necessariamente lo stato e il funzionamento della società, con effetti sul valore delle azioni o dei certificati detenuti dal soggetto sanzionato. Una lettura meno restrittiva contrasterebbe con l’obiettivo delle misure UE, che mirano a limitare al massimo qualsiasi operazione sui fondi congelati.
Florovivaismo: cosa cambia per imprese, garden center e professionisti
Il D.Lgs. n. 151/2026 introduce una disciplina organica del settore florovivaistico e della relativa filiera. Il decreto legislativo definisce cosa rientra nell'attività agricola florovivaistica e interviene sulle attività connesse, sui garden center, sul contratto di...


