Nelle conclusioni presentate nelle cause riunite C-271/25 e C-334/25, l’avvocato generale della Corte di giustizia UE ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consente l’esclusione di operatori economici dalle procedure di appalto per motivi di sicurezza nazionale. Tale facoltà, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali dell’UE, in particolare della proporzionalità, dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. Secondo l’avvocato generale, gli Stati membri possono individuare autorità competenti a formulare valutazioni vincolanti sulla sicurezza nazionale, purché fondate su un esame concreto e aggiornato delle circostanze e su decisioni motivate e impugnabili. Devono inoltre essere garantiti i diritti della difesa dell’operatore escluso, compatibilmente con le esigenze di riservatezza connesse alla tutela della sicurezza nazionale, ferma restando la piena sindacabilità della decisione da parte del giudice.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


