L’obbligo di sbarco, introdotto per ridurre gli sprechi e rendere sostenibile la pesca europea, è al centro della causa C‑194/24, che riguarda il controllo del suo rispetto tramite sistemi REM e telecamere CCTV sui pescherecci. L’Italia contesta tali strumenti ritenendoli una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali. Nelle conclusioni del 5 marzo 2026, l’avvocato generale afferma invece che il legislatore UE ha rispettato pienamente il principio di proporzionalità: l’ingerenza è limitata grazie a misure mirate (obbligo solo per pescherecci ≥18 metri ad alto rischio, riprese circoscritte, accesso ristretto ai dati, anonimizzazione, regole stringenti su conservazione e uso dei filmati). A fronte di tali cautele, il vantaggio perseguito è elevato: garantire un controllo effettivo dell’obbligo di sbarco, proteggere gli stock ittici, assicurare sostenibilità economica e ambientale ed evitare sovrasfruttamento. Per questo, secondo l’avvocato generale, la Corte dovrebbe respingere il motivo sollevato dall’Italia.
Conti di risparmio e investimento SIA: come funzionano e quali vantaggi fiscali per imprese e risparmiatori
I conti di risparmio e investimento (SIA), proposti da ABI, ANIA, Assogestioni, Assoreti e AIPB, puntano a convogliare il risparmio privato verso l'economia reale e il finanziamento delle imprese. La proposta prevede incentivi fiscali legati a un orizzonte minimo di...

