La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 22 gennaio 2026 alla causa C‑18/24, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 155 della direttiva Solvibilità II. La procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e quella dello Stato ospitante si applica anche quando quest’ultima rileva che un’impresa di assicurazione operante sul suo territorio, tramite succursale o libera prestazione di servizi, viola obblighi derivanti dal regolamento (UE) 1286/2014 sui documenti informativi chiave (PRIIPs) o dalle norme nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. La Corte precisa inoltre che lo Stato ospitante non è tenuto a seguire la procedura di cooperazione prevista ai paragrafi 1‑3 dell’articolo 155 quando irroga sanzioni ai sensi dei paragrafi 5‑6, purché tali sanzioni non riguardino il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e non abbiano l’effetto di impedire all’impresa assicurativa di operare nel territorio dello Stato ospitante.
Rifiuti e inquinamento nella liquidazione giudiziale: a chi spettano smaltimento e bonifica?
La gestione dei rifiuti, il loro smaltimento e la bonifica degli immobili sono tra le problematiche più complesse in cui possa imbattersi un curatore in una procedura di liquidazione giudiziale. Qualora l’impresa in bonis, infatti, abbia prodotto rifiuti non...


