La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19467 del 2025, ha stabilito che, con riguardo ai contratti di prossimità, la contrattazione aziendale, ai fini del calcolo del minimale contributivo, non può derogare in pejus al livello retributivo assunto dall’art. 1 della Legge n. 389/1989. Gli effetti sul piano del trattamento economico e normativo tra le parti non possono, infatti, estendersi al CCNL posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore di lavoro ed INPS.
Decreto Lavoro 2026: novità per TEC, rinnovo CCNL, distacco lavoratori e staff leasing
Ridefinizione del trattamento economico complessivo - TEC ai fini della determinazione del salario giusto, incremento dal 30% al 50% dell’anticipazione forfettaria in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi, nonché novità per il distacco di lavoratori tra...


