La Corte di Giustizia UE, nella causa C-603/24 Stellantis Portugal, ribadisce che la rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing va valutata esclusivamente alla luce dei principi generali in materia di IVA. In particolare, occorre verificare se l’aggiustamento remuneri un’effettiva prestazione di servizi, caratterizzata da un nesso diretto tra utilità fornita e corrispettivo previsto, alla luce del concreto assetto contrattuale e della realtà economica sottostante. Quando il servizio manca o il pagamento non rappresenta il corrispettivo effettivo di tale servizio, resta da valutare se l’aggiustamento possa configurare una rettifica del prezzo originario ai sensi degli artt. 73 e 90 della Direttiva IVA, sempreché sia previsto contrattualmente sin dall’origine sulla base di parametri oggettivi.
Corsi TCF al via dal 28 aprile 2026: modalità di iscrizione e svolgimento
Sono disponibili dal 28 aprile 2026 i corsi CNDCEC per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il CNDCEC ha fornito ulteriori indicazioni in...