La Corte di Giustizia UE, nella causa C-603/24 Stellantis Portugal, ribadisce che la rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing va valutata esclusivamente alla luce dei principi generali in materia di IVA. In particolare, occorre verificare se l’aggiustamento remuneri un’effettiva prestazione di servizi, caratterizzata da un nesso diretto tra utilità fornita e corrispettivo previsto, alla luce del concreto assetto contrattuale e della realtà economica sottostante. Quando il servizio manca o il pagamento non rappresenta il corrispettivo effettivo di tale servizio, resta da valutare se l’aggiustamento possa configurare una rettifica del prezzo originario ai sensi degli artt. 73 e 90 della Direttiva IVA, sempreché sia previsto contrattualmente sin dall’origine sulla base di parametri oggettivi.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

