Nell’edizione del Quotidiano del 13 novembre 2017 avevo rilevato, che, con lettera circolare n. 3 del 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era incorso in uno “sconfortante malinteso”. Ora la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 2 del 2022, mi dà ragione, prevedendo precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, è necessario sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria, sorveglianza che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Bonus assunzione giovani, donne e nelle ZES con regime differenziato nel 2026
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025 convertito in legge n. 26/2026) ufficializza il nuovo regime agevolativo per i bonus assunzione previsti dal decreto Coesione. Si tratta dei bonus giovani,...


