Nel decreto salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mi colpì che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro fosse stata inserita la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Dietro l’apparenza di un ampliamento di tutela, si producono però effetti restrittivi. Sia per i riferimenti ai soli lavoratori, sia ai luoghi di lavoro di cui all’art. 62 TUSL. Certo è che la norma introdotta dal D.L. n. 159/2025 la ritroviamo nella legge di conversione n. 198/2025. Un risultato che sorprende ove si consideri che violenze e molestie (e si badi, non solo in danno dei “lavoratori”, bensì anche di altri soggetti come dirigenti e preposti, e in ogni luogo di lavoro) sono state finora ben presenti nel panorama normativo e giurisprudenziale del nostro Paese. Una speranza c’è: che si provveda a depennare queste limitazioni. È troppo confidare in un apposito decreto legge?
Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 2758 del 2026, fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, finanziato con le risorse stanziate per il 2024. Sono interessate le imprese individuate...


