Nel decreto salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mi colpì che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro fosse stata inserita la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Dietro l’apparenza di un ampliamento di tutela, si producono però effetti restrittivi. Sia per i riferimenti ai soli lavoratori, sia ai luoghi di lavoro di cui all’art. 62 TUSL. Certo è che la norma introdotta dal D.L. n. 159/2025 la ritroviamo nella legge di conversione n. 198/2025. Un risultato che sorprende ove si consideri che violenze e molestie (e si badi, non solo in danno dei “lavoratori”, bensì anche di altri soggetti come dirigenti e preposti, e in ogni luogo di lavoro) sono state finora ben presenti nel panorama normativo e giurisprudenziale del nostro Paese. Una speranza c’è: che si provveda a depennare queste limitazioni. È troppo confidare in un apposito decreto legge?
Tracciabilità delle spese di trasferta: quali sono le regole sui rimborsi spese
La disciplina dei rimborsi spese nelle trasferte dei lavoratori dipendenti è caratterizzata da specifiche regole in materia di esenzione fiscale e contributiva, con particolare attenzione alla distinzione tra trasferte nel comune e fuori dal comune e ai diversi...


