L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 19 marzo 2026 alla Causa C-354/24, afferma che gli Stati membri possono escludere hardware e software dalle infrastrutture di telecomunicazione quando il produttore rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. Tale potere, però, non è illimitato: ogni decisione deve essere soggetta a controllo giurisdizionale, inclusa la verifica della proporzionalità. Non basta un sospetto generico: occorre una valutazione specifica dei rischi connessi all’uso concreto delle apparecchiature. Nel caso di specie, l’avvocato generale evidenzia che il codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce requisiti di sicurezza che allineano gli interessi dell’Unione e degli Stati membri, consentendo alle autorità nazionali di basarsi anche sulle valutazioni dell’UE. Infine, chiarisce che una restrizione all’uso di apparecchiature per motivi di sicurezza costituisce una limitazione e non una privazione della proprietà ai sensi dell’art. 17 della Carta, e non dà diritto automatico a indennizzo salvo onere sproporzionato.
Sigarette con filtro: obbligo UE di libero accesso alle norme ISO
Con sentenza del 21 aprile 2026 nella causa C‑155/24, la Corte di giustizia UE afferma che quando una direttiva dell’Unione volta alla tutela della salute rinvia a norme internazionali, tali norme devono essere liberamente accessibili. La controversia nasce dalla...


