La Corte di Giustizia UE, con le sentenze del 30 maggio 2024 alle cause C-662/22 e C-667/22, C-663/22, C-664/22 e C-666/22, C-665/22, ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a misure come quelle adottate dall’Italia che assoggetta a determinati obblighi i fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online. Secondo la direttiva sul commercio elettronico, spetta allo Stato membro di origine della società che fornisce servizi della società dell’informazione disciplinare la prestazione di questi ultimi. Gli Stati membri di destinazione, tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Pertanto, l’Italia non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi in tale paese, non sono previsti nello Stato membro in cui sono stabiliti.
Pesca: nuove disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria
Il decreto 22 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 182/2026, modifica il d.m. 19 maggio 2026 sulle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca previste dal regolamento (UE)...


