La Corte di Giustizia UE, con le sentenze del 30 maggio 2024 alle cause C-662/22 e C-667/22, C-663/22, C-664/22 e C-666/22, C-665/22, ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a misure come quelle adottate dall’Italia che assoggetta a determinati obblighi i fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online. Secondo la direttiva sul commercio elettronico, spetta allo Stato membro di origine della società che fornisce servizi della società dell’informazione disciplinare la prestazione di questi ultimi. Gli Stati membri di destinazione, tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Pertanto, l’Italia non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi in tale paese, non sono previsti nello Stato membro in cui sono stabiliti.
Regimi amministrativi per l’energia rinnovabile: le novità 2025
Il D.Lgs. n. 178/2025 introduce importanti novità sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e impianti di accumulo. Tra i punti chiave ci sono l’ampliamento dell’ambito di applicazione, la disciplina organica della piattaforma SUER,...


