La Corte di Giustizia UE, con le sentenze del 30 maggio 2024 alle cause C-662/22 e C-667/22, C-663/22, C-664/22 e C-666/22, C-665/22, ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a misure come quelle adottate dall’Italia che assoggetta a determinati obblighi i fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online. Secondo la direttiva sul commercio elettronico, spetta allo Stato membro di origine della società che fornisce servizi della società dell’informazione disciplinare la prestazione di questi ultimi. Gli Stati membri di destinazione, tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Pertanto, l’Italia non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi in tale paese, non sono previsti nello Stato membro in cui sono stabiliti.
Adottato un nuovo quadro UE per proteggere il mercato dell’acciaio dal 2026
Il 9n giugno 2026, il Consiglio Europeo ha introdotto un nuovo quadro permanente per proteggere il mercato dell’acciaio dagli effetti della sovraccapacità globale, sostituendo dal 1º luglio 2026 la misura di salvaguardia in scadenza. Il regolamento rientra nel Piano...


