Con una sentenza del 3 giugno 2026, resa nella causa T-198/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che è ammissibile una normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto alla rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata per un periodo che è già stato oggetto di una verifica fiscale a condizioni connesse alla presentazione di un nuovo elemento idoneo a comportare una modifica delle conclusioni di tale verifica, e ciò anche in assenza di rischio di perdita di gettito fiscale, purché il soggetto passivo interessato possa effettivamente esercitare il suo diritto alla rettifica per un periodo ragionevole.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


