Con una sentenza del 3 giugno 2026, resa nella causa T-198/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che è ammissibile una normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto alla rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata per un periodo che è già stato oggetto di una verifica fiscale a condizioni connesse alla presentazione di un nuovo elemento idoneo a comportare una modifica delle conclusioni di tale verifica, e ciò anche in assenza di rischio di perdita di gettito fiscale, purché il soggetto passivo interessato possa effettivamente esercitare il suo diritto alla rettifica per un periodo ragionevole.
Oggetti e apparecchi di ortopedia: chiarimenti sulla nomenclatura combinata
Con una sentenza del 3 giugno 2026, resa nella causa T-313/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che che le espressioni oggetti ed apparecchi di ortopedia e «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una...


