Nelle conclusioni del 23 aprile 2026 nella causa C‑414/25, l’Avvocato generale afferma che il Protocollo Italia‑Albania sul trattenimento e rimpatrio dei migranti può ritenersi compatibile con il diritto dell’UE, purché siano pienamente garantiti i diritti previsti dal sistema europeo comune di asilo. L’Avvocato generale chiarisce che il diritto dell’UE non vieta a uno Stato membro di istituire centri di trattenimento fuori dal proprio territorio, ma impone il rispetto integrale delle garanzie procedurali e materiali, incluse assistenza legale, linguistica, contatti familiari e tutele per minori e persone vulnerabili. Pur non esistendo un diritto al rientro automatico nello Stato membro competente, devono essere assicurati accesso al giudice e riesame tempestivo della legittimità del trattenimento.
Prodotti ittici: la vendita al dettaglio rientra nella nozione di trasformazione e commercializzazione
La Corte di giustizia UE, con sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C‑811/24, ha stabilito che la vendita al dettaglio di prodotti ittici rientra nella nozione di “trasformazione e commercializzazione” prevista dal regolamento (UE) n. 717/2014 sugli aiuti de minimis...


