Con un filone accertativo recentemente rinvigoritosi, il Fisco contesta la correttezza della classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni quando questa viene ceduta poco dopo l’acquisto. Per difendersi occorre provare la situazione esistente alla data di chiusura del primo bilancio chiuso (come richiesto anche dall’OIC 21, par. 55): delibere, contratti, piani industriali, e-mail, assenza di mandati a vendere e assenza di trattative già avanzate. La cessione in breve tempo non basta a fondare l’accertamento: la PEX può essere negata solo se l’Agenzia delle Entrate dimostra che, alla chiusura del primo bilancio, la vendita era già decisa e concretamente programmata.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


