L’azione di responsabilità per danno erariale svolta nei confronti del contribuente al quale è contestata l’indebita fruizione di un credito d’imposta è da ritenersi inammissibile, per difetto di (legittimazione) attribuzione della Procura della Corte dei Conti. Infatti, il recupero del credito d’imposta è oggetto di attribuzione esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; in ogni caso, il danno erariale risarcibile non è costituito dal credito indebitamente utilizzato, ma dallo specifico pregiudizio subito dall’Erario in conseguenza dell’evasione del tributo o dell’indebita compensazione del credito; infine, tale azione di responsabilità, se avente come petitum il recupero del credito, finirebbe per esporre il contribuente ad effetti nella sostanza sanzionatori, incompatibili col principio di proporzionalità.
L’iperammortamento in Redditi SC 2026: la compilazione del quadro RF per i soggetti non solari
Con riferimento all’iperammortamento, tra le variazioni in diminuzione del rigo RF55 del quadro RF le istruzioni del modello Redditi SC 2026 introducono il codice 51 per consentire l’utilizzo della maggior deduzione fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di...


