La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 18 maggio 2026 nella causa C‑483/24, ha precisato la portata degli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dal regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene e controllo degli infestanti. La Corte ha affermato che la semplice rilevazione, da parte dell’autorità competente, di tracce o deiezioni di animali infestanti in negozi o magazzini è sufficiente a configurare una violazione degli obblighi igienico‑sanitari, senza necessità di dimostrare l’omissione di tutte le misure preventive possibili. La reiterazione di tali rilevazioni indica inoltre l’assenza di procedure adeguate di controllo. Sul piano strutturale, la Corte chiarisce che una violazione sussiste quando le caratteristiche dei locali non consentono una corretta prassi igienica, compromettendo la capacità dell’impresa di garantire condizioni igieniche adeguate.
Rifiuti transfrontalieri: parte la gestione digitale con DIWASS
Il Regolamento (UE) 2024/1157 entrerà ufficialmente in vigore il 21 maggio 2026 e sostituirà integralmente la precedente disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti introducendo il nuovo sistema digitale DIWASS (Digital Waste Shipment System), destinato a...


