La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-286/25, in riferimento ai diritti di usufrutto su terreni agricoli in Ungheria, ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato dei terreni al momento della cancellazione di tali diritti dal registro fondiario. Il criterio del valore di mercato non consente di per sé di determinare il lucro cessante dell’usufruttuario leso, poiché i redditi che quest’ultimo avrebbe potuto percepire, durante il periodo compreso tra la soppressione dei diritti di usufrutto e il loro ripristino, gestendo o affittando i terreni agricoli in discussione, non hanno un nesso diretto con il prezzo di vendita che il proprietario di tali terreni poteva ottenere al momento della cancellazione dei diritti di usufrutto. Pertanto, il regime di compensazione previsto dalla normativa ungherese rende il risarcimento del danno subito eccessivamente difficile nella pratica e non è quindi compatibile con il requisito di un risarcimento adeguato di tale danno.
Confisca dei beni: cosa cambia con le nuove regole su sequestri, cripto-attività e recupero patrimoniale
Il D.Lgs. n. 186/2026, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2026 n. 241, non ridisegna il sistema delle confische ma lo rafforza con innesti mirati. Introduce la confisca per equivalente dei beni strumentali e quella dei beni trasferiti a terzi consapevoli, amplia e...

