La Corte costituzionale con la sentenza numero 74, depositata il 12 maggio 2026, nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, ha dichiarato che l’esdebitazione, su istanza di parte, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura» (articolo 281, comma 1, Codice della crisi dell’impresa), correttamente interpretata, non vìola l’articolo 76 della Costituzione. La Corte rileva che, considerata la delicatezza degli interessi in gioco, un eventuale intervento del legislatore di riassetto della disciplina in esame potrebbe meglio «contemperare, nell’ottica prioritaria del favor debitoris, il pieno esplicarsi del diritto a presentare l’istanza di esdebitazione con l’esigenza dell’individuazione di un lasso temporale più definito, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni sistematiche, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali».
Editori: compatibile con il diritto UE l’equa retribuzione per l’uso online delle pubblicazioni
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 12 maggio 2026 alla causa C-797/23 ha dichiarato che il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico...


