Continuano le criticità applicative delle norme in materia di equo compenso. L’ANAC, con delibera n. 101 del 2024, ha deciso di non escludere da una gara pubblica le offerte recanti compensi professionali inferiori a quelli definiti “equi” dalla legge n. 49/2023. Le ragioni della decisione, a parere dell’Ente, sono individuate nell’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati. Con riferimento all’equo compenso è intervenuta anche la Corte di Giustizia, con la sentenza C 438/2022, in merito all’applicazione tariffe minime di compenso professionale degli avvocati.
Obbligo contributivo nel licenziamento annullabile: i limiti del potere sanzionatorio dell’INPS
Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando...


