Con la risposta a interpello n. 51 del 22 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche ai fini dell’ecobonus, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In sostanza, dunque, ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione spettante vanno considerate le unità immobiliari di cui si compone l’edificio oggetto degli interventi agevolabili.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


