Il diritto UE deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga a versare a un soggetto passivo interessi a decorrere dal pagamento di un importo di IVA, che è successivamente rimborsato dall’amministrazione tributaria, qualora tale rimborso sia riconducibile, in parte, all’accertamento che tale soggetto passivo, a seguito di errori commessi nella sua contabilità, non ha pienamente esercitato il suo diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte per gli anni considerati e, in parte, a una modifica, con effetto retroattivo, delle modalità di calcolo dell’IVA detraibile relativa alle spese generali di detto soggetto passivo quando tali modalità sono stabilite sotto la sola responsabilità di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con sentenza C-674/22 del 22 febbraio 2024.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


