Con la risposta a interpello n. 51 del 22 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche ai fini dell’ecobonus, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In sostanza, dunque, ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione spettante vanno considerate le unità immobiliari di cui si compone l’edificio oggetto degli interventi agevolabili.
Taglio accise e Transizione 5.0: le novità in G.U.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il DL recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese. Il provvedimento interviene sulle misure in materia di...


