Con la risposta a interpello n. 51 del 22 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche ai fini dell’ecobonus, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In sostanza, dunque, ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione spettante vanno considerate le unità immobiliari di cui si compone l’edificio oggetto degli interventi agevolabili.
Commercialisti e IA: per l’uso improprio sospensione fino a sei mesi
L’IA entra nel Codice deontologico dei commercialisti: in base ai nuovi commi dell’art. 21, nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto all’attività...


