Le imprese appartenenti al medesimo gruppo, che si trovino in stato di crisi o di insolvenza, possono formulare una proposta transattiva unitaria, avente ad oggetto il pagamento, anche parziale e/o dilazionato, dei crediti tributari e contributivi, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Si tratta della transazione fiscale di gruppo: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate (in consultazione fino al 20 maggio 2026) fornisce un primo inquadramento sistematico dell’istituto, chiarendo che la possibilità di ricorrere a un accordo transattivo unitario deve ritenersi estensibile anche alle ipotesi di composizione negoziata della crisi di gruppo, in coerenza con le finalità di semplificazione procedurale e coordinamento delle posizioni debitorie infragruppo.
Rottamazione quinquies degli enti locali: doppio binario e tempi più stretti
Il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 38/2026), all’esame della Camera (AC 2935) per l’approvazione definitiva, estende la rottamazione quinquies ai carichi degli enti territoriali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al...


