Le imprese appartenenti al medesimo gruppo, che si trovino in stato di crisi o di insolvenza, possono formulare una proposta transattiva unitaria, avente ad oggetto il pagamento, anche parziale e/o dilazionato, dei crediti tributari e contributivi, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Si tratta della transazione fiscale di gruppo: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate (in consultazione fino al 20 maggio 2026) fornisce un primo inquadramento sistematico dell’istituto, chiarendo che la possibilità di ricorrere a un accordo transattivo unitario deve ritenersi estensibile anche alle ipotesi di composizione negoziata della crisi di gruppo, in coerenza con le finalità di semplificazione procedurale e coordinamento delle posizioni debitorie infragruppo.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


