La Corte di giustizia UE, con sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C‑744/24, ha stabilito che una banca non può applicare interessi su somme destinate al pagamento di costi connessi al credito al consumo, come il premio assicurativo. Il caso riguardava un consumatore polacco che contestava l’applicazione degli interessi anche sulla parte del finanziamento utilizzata per pagare un’assicurazione collegata al credito. La Corte ha chiarito che, ai sensi della direttiva sul credito ai consumatori, l’“importo totale del credito” e il “costo totale del credito” sono nozioni distinte e non sovrapponibili: i costi, inclusi quelli assicurativi, non possono essere inclusi nell’importo su cui si calcolano gli interessi. Il tasso debitore può essere applicato solo alle somme effettivamente messe a disposizione del consumatore.
Prodotti ittici: la vendita al dettaglio rientra nella nozione di trasformazione e commercializzazione
La Corte di giustizia UE, con sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C‑811/24, ha stabilito che la vendita al dettaglio di prodotti ittici rientra nella nozione di “trasformazione e commercializzazione” prevista dal regolamento (UE) n. 717/2014 sugli aiuti de minimis...


