L’Avvocato della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-567/24 consiglia di dichiarare che il prezzo offerto agli azionisti di minoranza in una vendita forzata non si presume equo in modo assoluto, ma solo se rispetta le stesse condizioni di equità previste per l’offerta pubblica iniziale (OPA). Se quel prezzo era potenzialmente iniquo all’origine e non è stato adeguato in seguito, allora gli azionisti possono contestarlo anche nella fase della vendita obbligatoria. Una tutela rilevante per i piccoli investitori, che rafforza l’equilibrio tra interesse del mercato e diritti individuali.
Titolo esecutivo europeo: lo Stato di esecuzione non può riesaminare nel merito la certificazione
La sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2026 nella causa C‑14/25, chiarisce l’interpretazione degli articoli 21, par. 2, e 25 del regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo (TEE). La Corte afferma che il giudice dello Stato membro...


