L’Avvocato della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-567/24 consiglia di dichiarare che il prezzo offerto agli azionisti di minoranza in una vendita forzata non si presume equo in modo assoluto, ma solo se rispetta le stesse condizioni di equità previste per l’offerta pubblica iniziale (OPA). Se quel prezzo era potenzialmente iniquo all’origine e non è stato adeguato in seguito, allora gli azionisti possono contestarlo anche nella fase della vendita obbligatoria. Una tutela rilevante per i piccoli investitori, che rafforza l’equilibrio tra interesse del mercato e diritti individuali.
Tutela penale dell’ambiente: via libera dal CDM al decreto di attuazione UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di...


