Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove rispondano alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, comma 1, TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
Prestazioni artistiche nel territorio dello Stato: il trattamento convenzionale
Con la risposta a interpello n. 66 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il reddito proveniente da prestazioni professionali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa...


