Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove rispondano alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, comma 1, TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


