La previsione per cui, quando gli immobili locati a breve siano più di due l’attività, “si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c.” presenta un profilo di ambiguità: il rinvio alla nozione civilistica di imprenditore può infatti indurre a ritenere che la presunzione operi anche sul piano privatistico. Non è così: la presunzione resta confinata al solo piano tributario e la sua operatività non determina, di per sé, l’acquisizione dello status di imprenditore ai fini dell’ordinamento civile, né incide sugli obblighi correlati. Inoltre, la presunzione opera sull’intera attività di locazione breve svolta dal contribuente: una volta superato il limite, l’attività è attratta integralmente nel reddito d’impresa. Ma qual è il corretto trattamento del reddito derivante da un immobile che, pur avendo contribuito al superamento della soglia, venga successivamente locato, nel medesimo periodo d’imposta, mediante contratti non brevi?
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


