Il ventaglio dei benefici riconosciuti ai soggetti in cooperative compliance è sensibilmente più ampio rispetto a quello previsto per chi si limita all’adozione opzionale del TCF. Per i primi, si parla di interlocuzione preventiva e abbreviata con l’Agenzia delle Entrate, di esonero dalla garanzia per i rimborsi d’imposta, riduzione dei termini decadenziali per l’accertamento, azzeramento e riduzione delle sanzioni, ravvedimento operoso “guidato”. Per i contribuenti che adottano il TCF opzionale, ferme restando le disposizioni sul fronte della penalty protection, la differenza – di non poco conto – riguarda le modalità di comunicazione dei rischi, che andrà effettuata unicamente nel rispetto della disciplina dell’interpello ordinario.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


