Con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia. In conclusione, la Capital Tax non può essere accreditata in diminuzione dell’imposta eventualmente dovuta per l’effetto dell’applicazione dell’art. 167 del TUIR.
Confisca dei beni, primo via libera al decreto attuativo: nuove regole anche per le criptovalute
Nella seduta del 14 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei...


