Con la risposta a interpello n. 69 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove la fusione comporti unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti, in capo ai partecipanti, la stessa rappresenta un evento fiscalmente neutrale a cui va applicato il naturale regime di esenzione degli OICR.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


